Trasparenza Bancaria
La normativa sulla trasparenza disciplina le relazioni fra gli
intermediari bancari e finanziari e la clientela nella fase
precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel
corso dello svolgimento del rapporto. In questo modo vengono
realizzate anche, a livello microeconomico, forme di tutela degli
utenti dei servizi bancari.
E’
consigliabile che il cliente legga e valuti attentamente,
prima di aderire ad un contratto, le offerte e la documentazione
messa a disposizione dagli intermediari bancari e finanziari per
conoscere i propri diritti e le modalità per esercitarli in maniera
corretta ed efficace.
La
normativa di riferimento è costituita dal Testo Unico Bancario
(TUB),
dalle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio (CICR)
e dalle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia. Le
regole riguardano i prodotti bancari tradizionali (conti correnti e
altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e
prevedono:
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Pubblicità
(art. 116, comma 1, TUB)
I tassi d’interesse, i prezzi, le spese
per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica
relativa alle operazioni e ai servizi offerti (compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi)
devono essere pubblicizzati in tutti i locali della banca aperti al
pubblico. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate,
deve essere pubblicizzato il TEGM
(Tasso Effettivo Globale Medio) . Le principali informazioni sono
contenute nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico.
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Forma
e contenuto dei contratti
(art. 117 TUB)
I contratti devono avere forma scritta e una copia
deve essere consegnata ai clienti. Nel caso d’inosservanza della
forma prescritta il contratto è nullo e la nullità può essere
fatta valere solo dal cliente. I contratti devono inoltre indicare:
il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
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Modifiche
unilaterali delle condizioni
– Jus
variandi
(art. 118 TUB)
Nei contratti di durata può essere prevista la
facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; la
clausola contrattuale che contiene tale facoltà per la banca deve
essere specificamente approvata per iscritto dal cliente. Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità definite dalla
legge.
Per variazione s’intende la modifica di clausole
previste dal contratto; è escluso che le modifiche comportino
l’introduzione di “nuove” clausole.Inoltre, se nel
contratto è previsto che un tasso d’interesse sia indicizzato alla
variazione di parametri oggettivi tali variazioni non comportano una
modifica ai sensi dell’art. 118 TUB.La modifica s’intende
approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta
giorni. Se recede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente
ha diritto all'applicazione delle condizioni praticate in precedenza.
Le variazioni contrattuali per le quali non sono osservate tali
regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Quando le
variazioni dei tassi d’interesse dipendono dalle decisioni di
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente.
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Comunicazioni
periodiche
(art. 119 TUB)
Nei contratti di durata (quelli cioè destinati a
regolare un rapporto nel tempo con una serie di prestazioni e
controprestazioni, come ad esempio il conto corrente) le banche e gli
intermediari finanziari forniscono per iscritto al cliente, alla
scadenza del contratto e in ogni caso almeno una volta l’anno, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto. Per i conti correnti è rimessa al cliente la scelta della
periodicità dell’invio dell’estratto conto (annuale, semestrale,
trimestrale o mensile). Il contenuto dell’estratto conto o di ogni
altra comunicazione periodica deve intendersi approvato dal cliente
trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento.
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Decorrenza
delle valute
(art. 120 TUB)
Gli interessi sui versamenti presso una banca di
denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari
tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il
versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento.
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Calcolo
degli interessi
(art. 120, comma 2, TUB)
Nei contratti bancari la produzione degli
interessi sugli interessi (cd. anatocismo) è ammessa a condizione
che le banche rispettino le regole di trasparenza e correttezza
fissate dal CICR (si veda delibera CICR 9 febbraio 2000) e che sia
prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli
interessi derivanti sia dalle operazioni a debito sia da quelle a
credito.